Dichiarazione anticipata di trattamento -DAT-

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23 ottobre 2024

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Dichiarazione anticipata di trattamento -DAT-
Dichiarazione anticipata di trattamento -DAT-

Descrizione del Servizio

La  legge 22 dicembre 2017 n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio u.s., recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2  e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all’autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Nell’ambito della sopracitata legge, l’art. 4 stabilisce al comma 1 che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento, di seguito per brevità denominate DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie…., dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte intraprese.

Il sopracitato art. 4 precisa inoltre che le DAT devono essere redatte per

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito.
  • scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7.

Con riferimento alla relativa procedura si precisa che:

  1. a) l’ufficio di stato civile è legittimato a ricevere le DAT esclusivamente da cittadini residenti in Ortueri;
  2. b) la DAT deve essere consegnata personalmente dal disponente, che deve essere maggiorenne, e deve recare la sua firma autografa;
  3. c) l’ufficiale non partecipa alla redazione delle disposizioni né deve fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, deve solo verificare i presupposti della consegna, come indicati ai punti a) e b), e ricevere la DAT;
  4. d) ai sensi dell’art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 della L. 129/2017, nella DAT potrà essere indicato un fiduciario, che deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, che accetterà la nomina mediante la sottoscrizione della DAT medesima oppure con atto successivo, che viene allegato alla DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia della DAT, in tal caso il disponente dovrà presentare all’atto di deposito della DAT un’ulteriore copia. La nomina del fiduciario potrà avvenire anche in un momento successivo al deposito; per tale evenienza disponente e fiduciario dovranno presentarsi allo stesso ufficio dove è stata registrata la DAT per sottoscrivere il modulo di nomina, che dovrà essere allegato alla DAT già depositata.  Nel caso il fiduciario sia impossibilitato a recarsi personalmente presso lo sportello municipale, la dichiarazione di accettazione della nomina, sottoscritta con firma autografa dal fiduciario, potrà essere consegnata dal disponentepurché corredata di copia del documento d’identità del fiduciario;
  5. e) il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;
  6. f) senza un’esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciarionon produce effetti;
  7. g) l’incarico al fiduciariopuò essere revocato in qualsiasi momento dal disponente, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;
  8. h) le DAT presentate saranno registrate in un ordinato elenco cronologico e sarà assicurata la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;
  9. i) della DAT presentata sarà rilasciata formale ricevuta con l’indicazione dei dati anagrafici del dichiarante, data, firma e timbro dell’ufficio. Tale numero di ricevuta potrà essere apposto anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponenteed allo stesso riconsegnata, trattenendo però l’originale, nonché sulla copia da rilasciare all’eventuale fiduciario;
  10. j) le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 I cittadini residenti in Ortueri, interessati alla dichiarazione, potranno depositare la propria DAT  presso l’ufficio demografico, che dovrà essere consegnata con la modalità preferita e contenuta nell’art. 4 del regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27-09-2024.

Le eventuali variazioni alla DAT o la revoca devono essere presentate nel comune dove è depositata la DAT originaria.

Per tale deposito il cittadino può redigere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, inserendo i dati anagrafici, l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT, il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, data e firma o potrà utilizzare la modulistica, reperibile nel sito istituzionale dell’Ente o ritirarlo presso l’ufficio demografico del comune di Ortueri.

Si precisa che quest’ultima possibilità si riferisce unicamente alla modalità organizzativa adottata dal Comune di Ortueri per ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Le DAT possono essere integrate, modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento, pertanto la richiesta del cittadino in merito alla propria DAT potrà prevedere:

  1. la richiesta di deposito, modifica o revoca della DAT da parte dei cittadini residenti;  
  2. la richiesta di revoca o modifica di DAT, depositate in precedenza presso altri comuni, da parte di cittadini che hanno effettuato il cambio di residenza in Ortueri;
  3. la nomina del fiduciario e/o fiduciario supplente;
  4. l’accettazione dell’incarico di fiduciario e/o fiduciario supplente;
  5. la revoca dell’incarico di fiduciario e/o fiduciario supplente;
  6. l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le DAT gestita dal Ministero della Salute.

Le DAT contengono la manifestazione della volontà del disponente in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Il disponente deve consegnare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) redatta in forma scritta, con data certa e sottoscritta con firma autografa.

L'Ufficiale dello Stato Civile:

  • non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul contenuto.
  • Verifica l'effettiva residenza del disponente e ne accerta l'identità.
  • provvede alla registrazione, all'archiviazione ed alla conservazione delle DAT rilasciando al
  • disponente una ricevuta di avvenuta consegna contestualmente all’informativa resa ai sensi dell’art. 13-14 del GDPR 2016/679, per il trattamento dei dati raccolti nella banca dati nazionale per le DAT.
  • provvede a compilare il modulo on line presente sul sito del Ministero della Salute, per la registrazione nella Banca dati nazionale.

Al momento della consegna della DAT, al disponente viene chiesto di esibire un documento di identità valido e di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di deposito.

La DAT dovrebbe preferibilmente contenere la nomina di un fiduciario maggiorenne, congiuntamente all’atto di accettazione della nomina da parte del medesimo fiduciario.

Nel caso in cui la DAT non contenga la nomina di un fiduciario, il disponente, può farlo in un secondo momento, mediante la compilazione e sottoscrizione della nomina del fiduciario stesso.

A sua volta il fiduciario, se nominato, deve formalmente accettare la nomina e presentarsi, munito anche lui di un documento di identità valido, mediante la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della nomina di fiduciario.

Nel caso in cui Il fiduciario sia impossibilitato a recarsi personalmente presso gli uffici comunali la dichiarazione di accettazione della nomina sottoscritta con firma autografa dal fiduciario, può essere consegnata dal disponente, corredata di copia del documento d’identità del fiduciario.

In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina di fiduciario non produce effetti.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alla DAT.

La nomina di fiduciario può essere revocata da parte del disponente in qualsiasi momento; in tal caso il fiduciario può essere rinominato dal disponente.

Per revocare il fiduciario il disponente deve depositare nel Registro delle DAT l’atto di revoca del fiduciario. 

Contestualmente alla consegna dell’atto di revoca il disponente può sottoscrivere la nuova nomina del fiduciario. 

Laddove il fiduciario venga rinominato è necessario sostituire nella DAT la nuova dichiarazione di accettazione della nomina di fiduciario.

A sua volta il fiduciario può rinunciare all’incarico in qualsiasi momento.

Registrazione nella Banca dati nazionale delle DAT

Il  Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
Dal 1 febbraio 2020 gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero devono trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale tenuta dal Ministero della Salute. A tal fine compilano un modulo on line contenente i dati di riferimento delle DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegano copia delle DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

La Banca dati nazionale ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento.
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS:

- il disponente.

- il fiduciario eventualmente da lui nominato.

- il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

 

 

 

A cura di

Comune di Ortueri
Via Cavallotti, 12, Ortueri, NU
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