A chi è rivolto
Chi può richiederlo:
- Coppie che decidono di divorziare di comune accordo senza la presenza di figli.
Come fare
Come richiederlo :
L’accordo di divorzio può essere fatto innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
- residenza di uno dei coniugi.
Cosa serve
Cosa presentare :
- Modulo di richiesta.
Cosa si ottiene
Divorzio consensuale innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
Con la Legge 162/2014, è stata introdotta la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, queste due procedure, sono soggette a condizioni e limitazioni, e presupposto fondamentale perché possano attuarsi è che ci sia la consensualità tra coniugi nel richiedere il divorzio. La consensualità va intesa come l’accordo comune tra i coniugi di porre fine al percorso comune di coppia, iniziato col matrimonio. Qualora anche solo un coniuge non fosse d’accordo a richiedere il divorzio, non potrebbe essere attuata la procedura semplificata, ma bisognerebbe recarsi in sede giudiziale per discutere termini e condizioni davanti al giudice e chiedere una sua pronuncia. Se vi è dunque consenso tra i coniugi e non vi sono figli minori o portatori di handicap o economicamente non sufficienti, si può usufruire, come stabilito dalla nuova normativa Legge 162/2014 all’art. 12, della possibilità che i coniugi possano comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di divorzio che non dovrà contenere patti di trasferimento patrimoniali. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Dopo la prima comparizione e a non meno di un mese di distanza, i coniugi dovranno presentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile per confermare quanto già dichiarato in prima comparizione.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
Costi
Diritto fisso di €16.
Normativa di riferimento
- Legge 162/2014
- DPR n.396/2000.